IL MIO 110% RISPONDE
Contractor in conflitto
GENERAL CONTRACTOR
Quesito
È possibile ravvisare un conflitto interesse tra un General contractor e i professionisti incaricati delle certificazioni, ostativo del riconoscimento dei benefici fiscali? Ad avviso dello scrivente, il conflitto è ravvisabile nel fatto che il General contractor corrisponderà ai professionisti i compensi spettanti per le certificazioni.
Risposta
Dal testo del quesito, si evince che un General contractor (G.c.) ha incaricato alcuni professionisti di rilasciare asseverazioni rispetto ai lavori di efficientamento commissionati dallo stesso G.c. a ditte da lui individuate. Il G.c. è un soggetto incaricato dal committente di coordinare e individuare professionisti per la realizzazione di un determinato progetto. I compiti, le responsabilità del G.c. e i rapporti con il committente e le ditte che eseguono i lavori sono disciplinati dall’autonomia contrattuale e restano elementi estranei al riconoscimento dei benefici fiscali. Se così è, non è corretto parlare di conflitto di interessi, quanto più di potenziale responsabilità nella quale potrebbero incorrere i professionisti direttamente incaricati che incorrano in false dichiarazioni. In tal senso, anche, dispone l’art. 119, c. 14, dl 34/2020 «Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa». A tutela degli interessi coinvolti è stato altresì previsto l’obbligo degli attestatori e/o asseveratori di stipulare «una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata».
INDIPENDENZA DEGLI ATTESTATORI
Quesito
È ravvisabile un conflitto interessi, che preclude il riconoscimento dei benefici fiscali, nel caso in cui il professionista incaricato di rilasciare le attestazioni sia anche amministratore e/o socio della società incaricata di effettuare i lavori di efficientamento?
Risposta
In via generale gli interventi di efficientamento beneficiano delle agevolazioni fiscali a condizione che gli stessi siano asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti dai corrispondenti decreti attuativi. Con riferimento ai lavori che danno diritto al Superbonus 110% l’asseverazione deve essere resa anche rispetto alla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo individuati nel dm attuativo dell’art. 119 del dl Rilancio. Le disposizioni vigenti non prescrivono specifici requisiti di indipendenza degli attestatori, che comunque rispondono personalmente eventuali attestazioni infedeli. In ogni caso, per evitare ogni ipotesi di conflitto di interessi tra la società controllata (impresa di costruzioni) e controllore (professionista incaricato), è opportuno che il professionista, al quale sarà affidato l’incarico, sia un soggetto estraneo all’impresa che dovrà svolgere i lavori. Tanto per la forte ragione che il professionista abilitato opera nell’interesse del committente e non dell’impresa che esegue i lavori.

